Il D.M. nr. 115 del 4/6/2014 in merito alle certificazioni in oggetto, stabiliva in 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, il lasso di tempo entro il quale gli Istituti di Vigilanza avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni previste, presentando certificati di conformità rilasciati da un Organismo riconosciuto dal Ministero dell’Interno-Dip. della pubblica sicurezza.

Data la complessità delle procedure resesi necessarie per l’individuazione delle modalità di verifica ed il conseguente dilatarsi dei tempi, il Ministero chiarisce che l’obbligo di cui sopra può ritenersi assolto dando evidenza dell’aver quantomeno sottoscritto un contratto con un Organismo di Certificazione riconosciuto dal Ministero dell’Interno, fermo restando che le successive attività di verifica presso gli Istituti dovranno essere naturalmente pianificate e condotte entro un tempo ragionevole.

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