L’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative ha carattere costitutivo ed è quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica; in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore.
A seguito del Decreto ministeriale del 23 giugno 2004 e della circolare attuativa, è stato istituito l’Albo delle Società Cooperative nel quale vengono illustrate le procedure, le modalità e i termini per l’iscrizione all’Albo, valide sia per le cooperative a “mutualità prevalente” che per le cooperative “diverse”. Il documento inoltre prevede una serie di agevolazioni fiscali con le ipotesi di esenzione, gli adempimenti notarili e le competenze dell’Autorità governativa, nonché le ipotesi di mancata domanda di iscrizione e le conseguenti sanzioni.
Il succitato Decreto ministeriale è stato modificato ed integrato con il Decreto ministeriale del 06 marzo 2013, in occasione del recepimento della nuova normativa in materia di Società di mutuo soccorso, le quali anch’esse sono ora tenute ad iscriversi all’Albo, nella specifica sezione appositamente costituita.
L’Albo, gestito con modalità informatiche dal Ministero dello Sviluppo Economico, si avvale anche della collaborazione degli uffici delle Camere di Commercio, sostituendo i Registri Prefettizi e lo Schedario generale della Cooperazione.