Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.

 

Il Decreto 146/2018 è entrato in vigore il 24/01/2019.

Cosa Cambia

Per quanto le principali novità, Vi segnaliamo:

  • L’obbligo della certificazione come IMPRESA è ora esteso alle aziende che svolgono attività di assistenza e smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore e di impianti antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra.
  • L’obbligo della certificazione come PERSONA è ora esteso alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero e di installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici.
  • Viene istituita una Banca Dati sui gas fluorurati, gestita dalle Camere di Commercio, alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas e delle apparecchiature che li contengono, nonché  le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature. I rivenditori (grossisti/centri commerciali/catene al dettaglio) dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o i numeri dei certificati delle persone fisiche ed indicazioni sugli utilizzatori finali in caso di apparecchiature precaricate. Si va quindi nella direzione di una maggiore tracciabilità del gas e degli impianti che lo contengono.

Impatti sulle IMPRESE certificate

 

  • Le IMPRESE certificate, con decorrenza dall’ottavo mese di entrata in vigore del DPR (pertanto dal 24/09/2019 se la banca dati sarà attiva in tale data), dovranno trasmettere per via telematica alla Banca Dati informazioni inerenti operatore, installazione, apparecchiature e gas in essa contenuto, entro 30gg dall’installazione di apparecchiature contenenti f-gas. Sempre dalla stessa data, le IMPRESE certificate dovranno  comunicare, per via telematica, ogni intervento su apparecchiature contenenti FGAS a partire dall’effettuazione del primo controllo delle perdite o intervento di manutenzione, riparazione nonché smantellamento di apparecchiature già installate e per ogni successivo intervento (entro 30 gg dall’intervento).
  • Dal punto di vista dei documenti, le IMPRESE certificate devono adeguare il piano della qualità con i nuovi riferimenti normativi; tuttavia il PdQ non è più obbligatorio e l’impresa certificata può impiegare altre procedure, istruzioni o lo stesso manuale/libretto d’uso del costruttore dell’impianto (il senso è che comunque delle procedure/istruzioni su come operare devono essere definite dall’impresa e rese disponibili).
  • Dal punto di vista delle attrezzature e strumenti di misura, viene confermato che devono essere verificati periodicamente ai fini della loro funzionalità ed affidabilità della misurazione; la verifica della misurazione (taratura) deve essere effettuata a fronte di campioni di riferimento (nazionali o internazionali); tuttavia è in corso di definizione una  lista delle attrezzature e strumenti raccomandata in funzione della tipologia degli interventi che l’impresa andrà a svolgere (Q.C.B. Italia vi informerà appena disponibili tale lista).

Impatto sul certificato in possesso delle IMPRESE

  • Per quanto concerne le certificazioni già emesse, il decreto prevede che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese  in base ai regolamenti precedentemente in vigore restano validi fino alla loro naturale scadenza e si intendono già conformi al nuovo Reg. 2067/2015 (in sostanza, le imprese certificate sono autorizzate ad operare con il vecchio certificato fino alla richiesta di adeguamento da parte dell’organismo di certificazione).
  • Dato che per gli Organismi di Certificazione la normativa di riferimento è ancora incompleta, su disposizione di Accredia e del Ministero dell’Ambiente, fino all’aggiornamento dell’autorizzazione da parte del Ministero dell’Ambiente, gli Organismi di Certificazione dovranno continuare ad operare (nuove certificazioni, mantenimento e rinnovi) secondo le disposizioni del Decreto 43/2012 e del Regolamento 303/2008 (vecchia normativa) garantendo la continuità operativa.
  • Una volta definito il quadro normativo per gli organismi di certificazione e ricevuto l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte del Ministero dell’Ambiente, Q.C.B. Italia provvederà ad effettuare le successive verifiche (rinnovo e sorveglianze) secondo i nuovi requisiti e provvederà alla conseguente riemissione del Certificato adeguandolo al nuovo regolamento.
  • I nuovi certificati delle IMPRESE riporteranno il seguente scopo di certificazione (valido per tutte le imprese): “Installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in KG”.
  • Per le verifiche di sorveglianza, l’IMPRESA è obbligata ad inviare i documenti necessari per il mantenimento almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della sorveglianza. Se i documenti non sono ricevuti compilati e completi, trascorsi 10 giorni dalla scadenza prevista, l’Organismo di Certificazione è obbligato a sospendere la certificazione. Trascorsi ulteriori 180 giorni dalla scadenza, in assenza di invio dei documenti, l’Organismo di Certificazione è obbligato alla revoca della certificazione.
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